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Dilemma primo acquisto

Aperto da wondergiugi, Settembre 25, 2019, 10:19:19 PM

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wondergiugi

Citazione di: stefanot4 il Ottobre 16, 2019, 04:17:01 PM
In Piemonte vale, ma l'anno scorso non valeva e fino a due anni fa gli autocaravan erano esentati... quindi sono cose sulle quali non si può fare affidamento, soprattutto se ci si basa per decidere se spendere o meno diverse migliaia di euri...
Beh, che il bifuel ora valga e l'anno scorso no è un piccolo buon segno. Sicuramente siamo in balia della sorte

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stefanot4

Citazione di: wondergiugi il Ottobre 16, 2019, 09:12:37 PM
Rettifico. A Modena le auto uso abitazione sono in deroga. Per ora.

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Attenzione che l'omologazione "uso abitativo" è diversa da autocaravan o altro.

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Ciao a tutti,
Stefano

raudo

Ovvero?


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Raudo e Tuono Verde 80000km :-)
Aftermarket:
1.9TDI AFN 140cv,
Turbina VNT
Intercooler Sprinter
Climatizzatore
Sesta marcia (5a 0,74, 6a 0,59)
Tempomat (Cruise C.)
Cinebasto
Pannello fotovoltaico 240Wp
Airlift post.
Barra antirollio post 26mm

stefanot4

Non sono la stessa cosa, quindi la deroga per gli uso abitativo non vale per gli autocaravan.

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Ciao a tutti,
Stefano

wondergiugi

Questaa risposta dei vigili di Modena ad un mio amico con un T3

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Buonasera sig. Corradini,
possono sempre circolare secondo l'Ordinanza Antinquinamento: gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.     
I camper sono inquadrati dalla normativa come veicoli ad uso speciale. Pertanto possono circolare.     

Ecco la risposta integrale del nostro ufficio Studi:     


La norma nazionale definisce gli autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente) come categoria autonoma tra gli autoveicoli (art. 54 CDS)
La normativa europea ( a tal proposito riportiamo la circolare ministeriale di recepimento) che ha integrato e rielaborato le norme previgenti in materia di classificazione e caratteristiche dei veicoli M, N e O, ai fini dell'omologazione:
- inquadra i camper e i caravan tra i veicoli per uso speciale ( che vengono definiti come veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali;
- definisce il camper (codice SA) come un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, impianti di cottura, armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse anche se è ammesso che il tavolo sia di tipo amovibile,


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione

e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Prot. n. 4708-MOT2/C
Roma, 26 novembre 2002

OGGETTO: Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/C del 15.7.2002.

Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale.
In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva.
Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE.
Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che:
- le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m), del C.d.S.);
- le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI);
- i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI);
- gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali"; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f) e g) ed all'art. 56, comma 2, punti c) e d) del C.d.S. sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI);
- le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI).
Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale:
a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili);
b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse;
c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate;
d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli.
Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come "unico esemplare").
Si ritiene opportuno evidenziare che:
- la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito;
- la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale;
- l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI.
La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrasto con le prescrizioni del C.d.S. o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate.
La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente "l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore" e "la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili".
--------
Cordiali saluti #ModenaPM

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stefanot4

Siamo alle solite: a me i vigili di Torino hanno detto il contrario... Comunque ora mi leggo con calma quello che hai postato.

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Ciao a tutti,
Stefano

wondergiugi

Di sicuro è una jungla

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stefanot4

#37
Non è chiarissimo..., ma sembra che ci sia speranza... No, non per me.

Qui trovate la circolare in un formato stampabile "ufficiale": http://www.tecnostrada.it/normative/C4708.html

Per quanto riguarda gli euro1 in Piemonte, i veicoli ad uso speciale NON sono esentati dal blocco permanente 24/7 (vedi l'ordinanza al punto 3), invece dall'euro2 in su SI (vedi l'ordinanza al punto 4), quindi vale la pena stampare il tutto e discutere con il vigile...
Ciao a tutti,
Stefano

wondergiugi

#38
CitazioneAttenzione che l'omologazione "uso abitativo" è diversa da autocaravan o altro.

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Apparentemente sembra invece la stessa cosa.

http://www.studiomaciste.it/files/Documento2.pdf

Abbiamo qualche azzecca garbugli titolato che ce lo possa confermare?

Fabrix

Citazione di: stefanot4 il Ottobre 17, 2019, 09:29:08 AM
Non è chiarissimo..., ma sembra che ci sia speranza... No, non per me.
Mi pare però che nei Weekend possono circolare tutti...se non sbaglio..

Qui trovate la circolare in un formato stampabile "ufficiale": http://www.tecnostrada.it/normative/C4708.html

Per quanto riguarda gli euro1 in Piemonte, i veicoli ad uso speciale NON sono esentati dal blocco permanente 24/7 (vedi l'ordinanza al punto 3), invece dall'euro2 in su SI (vedi l'ordinanza al punto 4), quindi vale la pena stampare il tutto e discutere con il vigile...
T5 Ocean 140cv - Como

wondergiugi

Citazione di: raudo il Ottobre 16, 2019, 06:39:27 AM
O non lo compri o gli metti accanto un bel pandino a benza da 1000€
Alla fine avere un California e una piccola utilitaria nel tempo conviene come manutenzione consumi.
E con un'utilitaria a benzina da €2 giri ancora.
R.


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Stanotte mi son guardato delle robine a metano sui 1500€. c'è un mondo. Se me la vedo male faccio come dice Raudo davvero.

wondergiugi

Citazione di: stefanot4 il Ottobre 17, 2019, 09:29:08 AM
Non è chiarissimo..., ma sembra che ci sia speranza... No, non per me.

Qui trovate la circolare in un formato stampabile "ufficiale": http://www.tecnostrada.it/normative/C4708.html

Per quanto riguarda gli euro1 in Piemonte, i veicoli ad uso speciale NON sono esentati dal blocco permanente 24/7 (vedi l'ordinanza al punto 3), invece dall'euro2 in su SI (vedi l'ordinanza al punto 4), quindi vale la pena stampare il tutto e discutere con il vigile...

Non per te perchè non sei immatricolato autocaravan?

stefanot4

No, perché sono euro1: pare che alla fine autocaravan e veicoli ad uso abitativo siano "equiparabili", però attenzione a dove si transita, perché in Piemonte gli euro1 sono tutti vietati sempre, 24/7, nessuna esenzione per nessuno, e gli euro2 lo sono dall'anno prossimo.
Leggete bene le ordinanze dei vostri comuni.
Ciao a tutti,
Stefano

wondergiugi

Citazione di: stefanot4 il Ottobre 17, 2019, 11:34:13 AM
No, perché sono euro1: pare che alla fine autocaravan e veicoli ad uso abitativo siano "equiparabili", però attenzione a dove si transita, perché in Piemonte gli euro1 sono tutti vietati sempre, 24/7, nessuna esenzione per nessuno, e gli euro2 lo sono dall'anno prossimo.
Leggete bene le ordinanze dei vostri comuni.

ah beh, da quest'anno al prossimo non cambia molto..