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Sosta libera

Aperto da Ettore, Giugno 01, 2017, 02:26:54 PM

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0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Ettore

Grazie x la dritta...! Ad agosto vorremmo dedicare una settimana relax mare ( Croazia o Puglia ma è veramente tt da vedere) e un altra dividerla fra magari il paradiso e Venezia... Poco tempo ....ma meglio fare che mugugnare ( brontolare in genovese)

jgor


pulp

Sono appena rientrato da un mese e mezzo in Grecia tutto in libera, dalle Meteore al Peloponneso, dalla Calcidica a Lefkada... va be praticamente l'ho girata tutta, problemi zero, sicurezza top.
se da sei mesi sei ancora nello stesso posto.... ti stanno crescendo le radici...

Mangimix

Pronto a partire, non un mese ma solo 15gg. Molta libera ma non solo. È la terza volta che ci torno , mai avuto problemi.

Ettore

....un mese e mezzo di libera....che spettacolo! ...da dove siete partiti? Tappe?

jgor


Ettore

E invece x qto riguarda la via legale...si può parcheggiare in un posto auto normale delineato e tt qto x bene alzando il tetto? ....che noi andiamo in una sosta camper libera qto week ...intorno ci sono parcheggi auto ....e nn certezze se si può o no! ....a me sembra di sì ,vero!? Con discrezione ovviamente

jgor


stefanot4

Discorso sempre di grande attualità...

Le poche certezze sono che non è vietato dormire dentro al veicolo e che generalmente è vietato ovunque campeggiare, che nel nostro caso vuole dire far "toccare" al furgone la strada con altre cose rispetto alle quattro gomme, cioè cunei e altri aggeggi (oltre ovviamente a tavolini, sedie, ombrelloni, ecc).

Quindi dormire dentro al camper che poggia sulla strada con le sue 4 gomme senza nient'altro non è vietato.

Pare che sia possibile anche aprire gli eventuali finestrini a compasso (io li ho) e il soffietto, però questo non è sicuro.
Ciao a tutti,
Stefano

Ettore

Esattamente come so io!... Ma dormire in tre sotto ,nn si può neanche sentire,cavolo ieri pensavo di incontrare il mister di mio figlio che fa il vigile.... Ma nn c era !!! Io credo si possa alzare il tetto ...ma x l appunto niente di sicuro...

jgor


xgiacomo

Citazione di: stefanot4 il Giugno 08, 2017, 11:36:57 AM
Discorso sempre di grande attualità...

Le poche certezze sono che non è vietato dormire dentro al veicolo e che generalmente è vietato ovunque campeggiare, che nel nostro caso vuole dire far "toccare" al furgone la strada con altre cose rispetto alle quattro gomme, cioè cunei e altri aggeggi (oltre ovviamente a tavolini, sedie, ombrelloni, ecc).

Quindi dormire dentro al camper che poggia sulla strada con le sue 4 gomme senza nient'altro non è vietato.

Pare che sia possibile anche aprire gli eventuali finestrini a compasso (io li ho) e il soffietto, però questo non è sicuro.
però questo vale per l'Italia, ogni stato ha le sue regole
California AXG
Firenze

Ciuchino

argomento già trattato, ci sono discussioni in merito sul forum

se non cambia l'ombra prodotta a terra  dal mezzo nessun problema,quindi ok  per il tetto.
problemi invece per vertri a compasso, cambia l'ombra a terra...

poi in Italia...dipende sempre da chi si trova....


Roberto
California Event 2002 151 CV detto appunto: Ciuchino

Ettore

Sapevo anche qto! Qdi no problem ....! Belin vorrei cercarlo su internet qta legge...!

jgor


Californialilla

Le vostre perplessità mi sono dolci-amare, ma non dovete esprimerle a me..

Sono bannato e disabilitato a inviare mp.

Per necessità: alessandrodebosis@gmail.com o cell nel profilo.
Alessandro, Officinacondivisa, Roma


Il camper sarà piccolo dentro, ma la vacanza è grande fuori!

Ettore

Vado dopo...grazie!

jgor


stefanot4

Così rimarrà per sempre a disposizione di tutti:

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Fonte: http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-185-circolazione-e-sosta-delle-autocaravan.html
Ciao a tutti,
Stefano

cippirimerlo

Citazione di: stefanot4 il Giugno 08, 2017, 04:11:51 PM
Così rimarrà per sempre a disposizione di tutti:

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Fonte: http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-v-norme-di-comportamento/art-185-circolazione-e-sosta-delle-autocaravan.html

Quindi, secondo il punto 2, una sosta d'inverno con il riscaldamento acceso non sarebbe consentita?
VW T4 California Coach 2.4D - 1996

Ettore

Grande...mi sono già salvato la pagina dal sito! Belin che forum di attivi !!!

jgor