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portamoto

Aperto da moped, Luglio 15, 2021, 02:35:48 PM

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teohd

ti tocca fare in base a come ti senti, purtroppo.
t4 multifornia 151cv, eriba triton 418

Erst4

#31
Il problema è che il CdS dice cosa NON si può fare (art. 100 comma 4 prevede l'uso della targa ripetitrice esclusivamente per i rimorchi) ma NON dice cosa si può fare in questi casi (oltre a prescrivere la perfetta visibilità di targa, organi di segnalazione luminosa ed eventuale apposizione della tabella carichi sporgenti).

In pratica, visto che la targa ripetitrice NON si può usare e il duplicato NON è contemplato, l'unica alternativa è spostare la targa originale sul portamoto/portabici (anche considerando che la falsificazione, alterazione, manomissione e/o l'uso di targhe falsificate, alterate o manomesse viene punito ai sensi del codice penale!).

Alla fine è evidente che un po' di "elasticità" da parte delle FFOO è sicuramente auspicabile.

===========================================================
9/10/2023

Alla luce degli ultimi aggiornamenti (richiamati nei messaggi qui di seguito), si può dire che la lacuna normativa è stata sostanzialmente colmata.

PORTAMOTO ABOLITI (quasi)

Citazione...
Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS.
...
È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art 78 del CdS da parte dell'U.M.C.

Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.
...

INVECE, esclusivamente per portascì/portabiciclette, dalle nuove regole si ricava che vengono distinte due situazioni; in sintesi:

1)- carico SPORGENTE ==>  strutture amovibili portascì e portabici che NON ostruiscono, anche parzialmente, dispositivi di illuminazione/segnalazione e targa.       
 
  •     installazione SENZA obbligo di annotazione sul "libretto"   
  •     TABELLA CARICHI SPORGENTI -sì-


2)- carico NON sporgente ==> strutture amovibili portascì e portabici che OSTRUISCONO, anche parzialmente, dispositivi di illuminazione/segnalazione e targa.
   
  •     (assimilabili al CARRELLO APPENDICE)
  •     INSTALLAZIONE con OBBLIGO di annotazione sul "libretto", previa VISITA e PROVA da parte degli U.M.C
  •     TARGA RIPETITRICE -sì-
  •     tabella carichi sporgenti -NO-
  •     OCCULTAMENTO dei dispositivi luminosi originali, quando installata la struttura


   
riporto, per comodità, il quadro sanzionatorio previsto per il carico NON sporgente:

"...
• in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale,
della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver
sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la
violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di
circolazione;
• in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale,
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati
collocati posterionnente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la
violazione di cui all'art. 164, commi l e 8 cds:
• in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale,
della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si
configura la violazione di cui ali' art. 164, commi l e 8 cds:
• in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è
installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione
di cui all'art. 79 cds.

Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78
cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.
..."
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Altra discussione:
Collaudo portabici da gancio traino
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22/01/2024

FARE & DISFARE ... Stop alle nuove norme sui portabici

Ordinanza del Consiglio di Stato nr. 196/2024

Ordinanza del Consiglio di Stato nr. 198/2024

Che dire?... era tutto troppo "semplice"  ;D

Morale: chi era in procinto di montare il PORTAMOTO (ma sarebbe stato fermato dalla nuova normativa), ora potrebbe procedere; come se le nuove norme non fossero mai esistite. 


#strutture portabici
#portabiciclette
#portascì
#gancio di traino a sfera



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bix

#32
Ciao, a beneficio comune, allego la  Circolare MIT 25981 del 6 9 2023.
Nello stesso mese è poi uscita l'ulteriore circolare di precisazione, di cui al post successivo.

Erst4

#33
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